Lo “storico” via libera all’etichetta di origine per il latte e i suoi derivati, primi fra tutti i formaggi, era arrivato dall’Unione europea il 14 ottobre scorso. Alla mezzanotte del 13, infatti, scadevano i termini entro i quali la Commissione Ue avrebbe potuto dare una risposta negativa alla richiesta del governo italiano, avanzata dal ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina.
E invece quel “No” europeo non è mai arrivato. Di conseguenza oggi, in piena crisi di governo, con le consultazioni al Colle in corso e in un clima da “ultimi giorni di Pompei”, Martina e il suo collega dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, di concerto con le commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni, sono riusciti a portare a compimento una mission impossible: hanno fatto appena in tempo a firmare il decreto che introduce formalmente in etichetta l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.
Con questo nuovo sistema, una vera e propria sperimentazione in Europa che ci vede primi assieme ai francesi, sarà possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di latte Uht (per quello fresco già c’è l’obbligo di origine), burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini prodotti con tutti i tipi di latti animali: vaccino, bufalino, ovo-caprino, d’asina e di altra origine. L’etichettatura si applica ai prodotti lattiero-caseari confezionati, ma non ai formaggi sfusi e preincartati (cioè quelli porzionati e impacchettati in un apposito involucro direttamente presso il punto vendita), che pure rappresentano una quota di mercato significativa.
Come sarà in concreto la nuova etichetta? I consumatori troveranno scritto il Paese di mungitura, quello di condizionamento (ossia lavorazione) e quello di trasformazione e confezionamento. Inoltre, qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, lavorato e confezionato nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con la sola dicitura: "Origine del latte: nome del paese". Diversamente, se le diverse fasi di produzione avvengono in luoghi differenti, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: "Miscela di latte di Paesi Ue" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato in Paesi Ue" per il condizionamento, "latte trasformato in Paesi Ue" per la trasformazione. Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non Ue".
Rimangono esclusi dalla nuova etichettatura solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e come detto il latte fresco, che è già tracciato dal 2005. Viene stabilito un periodo transitorio per i prodotti portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell’applicazione, i quali potranno venire commercializzati fino a esaurimento scorte e comunque non oltre i 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le sanzioni sono quelle previste dalla legge 4 del 2011 sull’etichettatura, la cosiddetta “legge Galan” che, sebbene a suo tempo sia stata bocciata dall’Ue, rimane ancora valida per la parte relativa alle multe per chi non applica l’etichetta giusta.
E invece quel “No” europeo non è mai arrivato. Di conseguenza oggi, in piena crisi di governo, con le consultazioni al Colle in corso e in un clima da “ultimi giorni di Pompei”, Martina e il suo collega dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, di concerto con le commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni, sono riusciti a portare a compimento una mission impossible: hanno fatto appena in tempo a firmare il decreto che introduce formalmente in etichetta l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.
Con questo nuovo sistema, una vera e propria sperimentazione in Europa che ci vede primi assieme ai francesi, sarà possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di latte Uht (per quello fresco già c’è l’obbligo di origine), burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini prodotti con tutti i tipi di latti animali: vaccino, bufalino, ovo-caprino, d’asina e di altra origine. L’etichettatura si applica ai prodotti lattiero-caseari confezionati, ma non ai formaggi sfusi e preincartati (cioè quelli porzionati e impacchettati in un apposito involucro direttamente presso il punto vendita), che pure rappresentano una quota di mercato significativa.
Come sarà in concreto la nuova etichetta? I consumatori troveranno scritto il Paese di mungitura, quello di condizionamento (ossia lavorazione) e quello di trasformazione e confezionamento. Inoltre, qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, lavorato e confezionato nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con la sola dicitura: "Origine del latte: nome del paese". Diversamente, se le diverse fasi di produzione avvengono in luoghi differenti, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: "Miscela di latte di Paesi Ue" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato in Paesi Ue" per il condizionamento, "latte trasformato in Paesi Ue" per la trasformazione. Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non Ue".
Rimangono esclusi dalla nuova etichettatura solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e come detto il latte fresco, che è già tracciato dal 2005. Viene stabilito un periodo transitorio per i prodotti portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell’applicazione, i quali potranno venire commercializzati fino a esaurimento scorte e comunque non oltre i 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le sanzioni sono quelle previste dalla legge 4 del 2011 sull’etichettatura, la cosiddetta “legge Galan” che, sebbene a suo tempo sia stata bocciata dall’Ue, rimane ancora valida per la parte relativa alle multe per chi non applica l’etichetta giusta.