Un passo avanti verso la dealcolazione totale o parziale dei vini in Italia. Il ministero dell’Agricoltura scioglie due dei tre nodi rimasti in sospeso, a livello legislativo, per permettere alle cantine italiane di dealcolare: la gestione dell’anidride carbonica per i NoLo (no e low alcol) spumantizzati e la possibilità di utilizzare gli stessi stabilimenti in cui vengono lavorati i vini tradizionali. Il decreto, annunciato dal ministro Francesco Lollobrigida a Il Gusto a Vinitaly ed emanato nei giorni scorsi, prevede quindi una razionalizzazione delle disposizioni sulla produzione di vini spumanti dealcolati e una migliore gestione degli spazi negli stabilimenti produttivi. Resta invece ancora da chiarire il terzo nodo, quello sulle accise da applicare ai nuovi prodotti. “Accogliamo con favore l’azione del Ministero che giunge dopo un costruttivo e proficuo dialogo con gli operatori”, dice la presidente di Federvini, Micaela Pallini.
Ma vediamo i due punti principali.
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Via libera alla gassificazione per gli sparkling
“A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 – si legge nel decreto - La gassificazione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati può avvenire negli stabilimenti promiscui di cui all’articolo 14 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 purché tali processi di gassificazione siano preventivamente comunicati all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Nel caso in cui la gassificazione dei prodotti dealcolati avvenga negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, la comunicazione preventiva può essere fatta congiuntamente alla elaborazione di vino spumante”.
Il decreto in pratica autorizza la gassificazione attraverso l’anidride carbonica anche per vini non spumanti all’origine, che possono diventare “frizzanti” (quindi gassificati) dopo la dealcolazione. Si tratta di una semplificazione operativa che apre la strada anche ai prodotti non tradizionali, a patto che siano conformi ai requisiti tecnici previsti. E che la pratica venga comunicata preventivamente all’Ispettorato della repressione frodi. La legge 238 del dicembre 2016 citata nel documento regola la “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”.
Cade l’obbligo degli impianti separati
Il decreto fa chiarezza anche sulla gestione degli impianti in cui vengono dealcolati i vini all’interno di una cantina. Nel precedente documento, del 20 dicembre 2024, si precisava che gli ambienti dovevano essere separati, cosa che aveva destato molti malcontenti nei produttori perché complicava le cose e aumentava le spese. Le nuove disposizioni invece dicono che i vini possono essere dealcolati negli stessi ambienti dei prodotti tradizionali, purché si adottino le stesse regole (e i relativi controlli) previsti dal decreto fiscale. Lo spiega Nicola Tinelli, responsabile dell’ufficio politico di Unione italiana vini (Uiv): “La condicio sine qua non è che i produttori abbiano lo stesso livello di controllo e gli stessi obblighi che ha chi produce alcol. Devono cioè rispettare la normativa fiscale: la premessa è che durante la dealcolazione si produce dell’alcol in eccesso. Questo alcol deve essere tracciato e misurarlo, tenuto in appositi serbatoi piombati, nel rispetto di tutti gli obblighi che hanno i produttori di alcol, cosicché le Dogane possano effettuare e garantire il controllo”.
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Le reazioni: bene, però….
Una decisione che ha subito destato la soddisfazione dei produttori. In particolare, Federvini accoglie con favore il decreto “che introduce importanti semplificazioni attese dagli operatori sulla produzione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati in Italia”.
"È un segnale di ascolto importante da parte delle istituzioni – dice la presidente Pallini - e un passo concreto per dotare il comparto di un quadro normativo moderno e aderente alle esigenze delle imprese per rispondere a nuove tipologie di domanda”.
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Il nodo accise
Resta però da sciogliere la questione fiscale. “Il nodo delle accise deve essere ancora risolto – spiega Tinelli - il decreto riguarda infatti solo il dove poter dealcolare, cioè negli stessi stabilimenti del vino tradizionale, a condizione che ci sia il rispetto delle disposizioni (previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 504 del 1995). È ancora da definire, invece, e in questo caso dovrà intervenire il Ministero dell’Economia, quale tipo di fiscalità si applicherà all’alcol che viene prodotto dalla dealcolazione”.
A tal proposito l’Uiv – in attesa che entri in vigore, il primo gennaio del 2026, il decreto sulle accise – “chiede che all’alcol prodotto dal processo di dealcolazione si applichi lo stesso tipo di disciplina fiscale previste per le distillerie, altrimenti le aziende restano ferme per altri sette mesi e di fatto non possono dealcolare”.
Di fatto ad oggi, a 4 anni dal decreto autorizzativo europeo del 2021, risulta ancora molto complicato produrre vini senza o low alcol nel nostro Paese.